Video sorveglianza

Come progettare, realizzare e gestire un impianto di video sorveglianza
Si definisce video sorveglianza il “servizio di sorveglianza di un impianto, un edificio, ecc., assicurato da un sistema dotato di schemi video o ancora la sorveglianza che si realizza a distanza mediante un sistema di telecamere collegate ad un centro di controllo e coordinamento.
Video Sorveglianza
L’impianto di video sorveglianza

Lo scopo di un impianto di video sorveglianza è quello di acquisire le immagini di una scena, trattarle e trasmetterle ad un operatore.

Un impianto di video sorveglianza è pertanto composto da telecamere di sicurezza atte a produrre immagini, e videoregistratori per visualizzarle su monitor tramite un sistema di trasmissione.

Non c’è un limite teorico al numero di telecamere e monitor che possono essere impiegati nel sistema. Tale limite è posto unicamente dalla combinazione efficiente di apparecchiature di controllo e di visualizzazione e dalla capacità dell’operatore di gestire il sistema.

Il sistema di videosorveglianza è così composto:

Video Sorveglianza
  • Telecamere
Video Sorveglianza
  • Dispositivi di Visualizzazione
  • Dispositivi di Videoregistrazioni
  • Dispositivi di Trasmissione

L’impianto di video sorveglianza

Lo scopo di un impianto di videosorveglianza è quello di acquisire le immagini di una scena, trattarle e trasmetterle ad un operatore.

Un impianto di videosorveglianza è pertanto composto da telecamere di sicurezza atte a produrre immagini, e videoregistratori per visualizzarle su monitor tramite un sistema di trasmissione.

Non c’è un limite teorico al numero di telecamere e monitor che possono essere impiegati nel sistema. Tale limite è posto unicamente dalla combinazione efficiente di apparecchiature di controllo e di visualizzazione e dalla capacità dell’operatore di gestire il sistema.

Criteri per la selezione delle telecamere di video sorveglianza

I criteri di selezione delle telecamere devono prendere in considerazione i seguenti elementi, in funzione del contesto interno ed esterno dell’ambito di applicazione e delle condizioni al contorno:

  • bilanciamento del bianco nelle telecamere a colori,
  • campo dinamico e rumore del fotosensore,
  • regolamenti relativi alla protezione dei dati (es. supporto per il mascheramento di zone private),
  • tempi di esposizione prolungati in funzione dell’imprecisione dovuta al movimento,
  • sensibilità spettrale in funzione del tipo di illuminazione,
  • mezzi per il sincronismo esterno, line-lock, sincronismo interno, ecc.,
  • mezzi per la taratura da remoto delle caratteristiche del sensore,
  • alimentazione di emergenza.

le regole da rispettare nel contesto normativo vigente

L’installazione di sistemi di videosorveglianza è sottoposta al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del quadro normativo vigente.

In particolare, secondo quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 per la Protezione dei Dati Personali), l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.  I dati trattati devono inoltre essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Non occorre avere un’autorizzazione del Garante dei Dati personali per installare le telecamere in quanto, in base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (come ad es. un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio, ecc.) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento deve, in ogni caso, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento (DPIA).

Occorre inoltre ricordare le altre disposizioni del nostro ordinamento giuridico applicabili in riferimento all’installazione di sistemi di rilevazione immagini come, ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata e in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Obbligo di informativa

Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento dei Dati Personali) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive, ecc.), indipendentemente dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.  L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.